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Sez. 2, Sentenza n. 2731 del 30/07/1968 (Rv. 335321 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DA UNO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO CIVILE - APPLICABILITA ALL'ILLECITO CIVILE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335321-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DA UNO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO CIVILE - APPLICABILITA ALL'ILLECITO CIVILE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - ESCLUSIONE.*

Uno stesso fatto materiale (nella specie, investimento automobilistico), ove cagioni danno sia alle persone che alle cose, puo dar luogo a due distinte figure di illecito, un illecito penale ed un illecito civile. In tal caso il termine di prescrizione per il fatto considerato dalla legge come reato non e applicabile al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile. (Conf. 700-67, massima n. 326743 922-60 2544-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)