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Sez. 3, Sentenza n. 1991 del 10/07/1973 (Rv. 365117 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DIVERSITA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE - AUTONOMIA DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE E DI INTERRUZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365117-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DIVERSITA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE - AUTONOMIA DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE E DI INTERRUZIONE.*

Quando da uno stesso fatto derivino due eventi, uno dei quali costituisca - nell'astratta previsione della legge - illecito penale e l'altro illecito civile si ha concorso di fatti illeciti aventi ciascuno una propria ontologia ed una propria concettuale autonomia e termini di prescrizione anch'essi diversi, autonomi ed indipendenti, onde le cause che interrompono o sospendono la prescrizione dei diritti nascenti dall'illecito penale non operano nei riguardi del risarcimento dei danni per l'illecito civile. (Conf 3085/68, mass n 335968; 2731/68, mass n 335321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)