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Sez. 3, Sentenza n. 803 del 09/02/1981 (Rv. 411290 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - PLURALITA DI EVENTI DERIVANTI DA UNO STESSO FATTO - INQUADRAMENTO RISPETTIVO TRA GLI ILLECITI PENALI E TRA QUELLI CIVILI - RISARCIMENTO DERIVANTE DALL'ILLECITO CIVILE - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411290-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - PLURALITA DI EVENTI DERIVANTI DA UNO STESSO FATTO - INQUADRAMENTO RISPETTIVO TRA GLI ILLECITI PENALI E TRA QUELLI CIVILI - RISARCIMENTO DERIVANTE DALL'ILLECITO CIVILE - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*

Poiche, quando da uno stesso fatto derivino piu eventi, uno dei quali costituisca, nella previsione della legge, illecito penale e, l'altro, illecito civile, si ha un concorso di fatti illeciti aventi ciascuno una propria ontologia ed una propria concettuale autonomia, il termine di prescrizione per il fatto-reato non e applicabile al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, a nulla rilevando le ragioni di opportunita e di convenienza che possono suggerire a taluno a non proporre le sue istanze in Sede civile prima dell'esito del giudizio penale. (Conf 1991/73, mass n 365117; (Conf 2731/68, mass n 335321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)