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Sez. U, Sentenza n. 26421 del 12/12/2006 (Rv. 593718 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Diritti di prelievo supplementare sul latte - Presupposto formale per il relativo riconoscimento in favore di privati - Pubblicazione nell'elenco dei produttori di latte - Domanda diretta all'accertamento dell'insussistenza del trasferimento di azienda ricomprensivo anche del bestiame allevato produttore del latte con correlato risarcimento dei danni - Qualificazione della situazione giuridica dedotta - Diritto soggettivo - Sussistenza - Fondamento - Conseguenza - Attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593718-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Con riferimento alla disciplina dei diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) per riequilibrare tale settore di mercato, la domanda proposta dal privato nei confronti dell'A.G.E.A. al fine di sentir dichiarare la persistenza della sua qualità di titolare di una quota latte anche per il periodo successivo all'alienazione in favore di altri privati dei propri fondi agricoli con esclusione del bestiame produttore del latte, in uno alla correlata richiesta di condanna degli acquirenti al risarcimento del danno per l'indebito ottenimento con atti fraudolenti della loro iscrizione nell'elenco e nel bollettino degli assegnatari di quote-latte, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, attenendo alla deduzione di una posizione di diritto soggettivo. Infatti, in tal caso, il privato non pone in discussione provvedimenti inerenti all'attribuzione delle quote-latte ovvero alla determinazione dei diritti di prelievo supplementare, ma si limita a contestare l'interpretazione del contratto di vendita, in esito al quale l'Agenzia avrebbe ravvisato il verificarsi del trasferimento totale dell'azienda agricola, con consequenziale subingresso degli acquirenti nella quota di pertinenza del venditore e connessa variazione nei relativi elenchi. Ne consegue che, non involgendo la predetta domanda un sindacato giudiziale incidente su attribuzioni autoritative della P.A. (essendo, invero, rivolta alla tutela dei diritti derivanti dalla controversa titolarità dell'azienda agricola e, quindi, di assegnatario della corrispondente quota-latte), la stessa non si sottrae alla cognizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 31/03/1984 num. 856, Regolam. Consiglio CEE 28/12/1992 num. 3950, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 551 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)