Sez. U, Sentenza n. 22021 del 11/11/2005 (Rv. 586130 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Diritti di prelievo supplementare sul latte - Nozione - Natura - Nella situazione normativa di mancanza di individuazione della tutela giurisdizionale - Sanzioni amministrative - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Giudizi impugnatori degli atti impositivi del pagamento - Spettanza - "Jus superveniens" di cui all'art. 1, comma quinto, legge n. 311 del 2004 - Natura - Norma sostanziale e non regolatrice della giurisdizione - Ambito di applicazione - Provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore - Provvedimenti deliberati anteriormente - Inapplicabilità - Ulteriore "jus superveniens" di cui alla legge n. 109 del 2005 - Istituzione della giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. - Ambito di applicazione - Controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della legge - Norma transitoria di salvezza della pregressa giurisdizione dell'A.G.O. - Interpretazione - Applicabilità esclusivamente per la giurisdizione dell'A.G.O. ove esistente secondo il criterio di riparto basato sulla natura della situazione soggettiva - Conseguenze - Controversie già introdotte avverso i suddetti provvedimenti nell'indicata situazione di carenza di norme sulla tutela giurisdizionale - Giurisdizione dell'A.G.A. - Fondamento - Carattere discrezionale di detti provvedimenti - Natura di interessi legittimi della situazione oggetto di tutela.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero - caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, in mancanza di una disciplina espressa della relativa tutela giurisdizionale si doveva escludere che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento impositivo del pagamento ai singoli produttori fosse regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio fosse conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e doveva affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in base all'ordinario criterio di riparto fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Né su tale situazione incise l'art. 1, comma 551 della legge n. 311 del 2004, il quale, nel disporre che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" e, quindi, nell'attribuire a tali provvedimenti natura sanzionatoria, dettò - per il limitato periodo in cui rimase in vigore - una norma di natura esclusivamente sostanziale ed ininfluente sulla giurisdizione, destinata come tale a regolare soltanto i provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore e non anche quelli deliberati anteriormente. Analogamente nessuna incidenza ebbe a verificarsi, a seguito dell'ulteriore "jus superveniens" rappresentato dall'art. 2-sexies, comma primo, del d.l. n. 63 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2005 (il cui comma secondo, ha abrogato il suddetto art. 1, comma 551) e attributivo, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 26 giugno 2005), alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, poiché la disposizione del comma terzo dello stesso art. 2-sexies, nel prevedere che "restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari" i giudizi in tale materia introdotti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dev'essere interpretata nel senso che, non sussistendo una precedente giurisdizione esclusiva dell'A.G.O. operando il criterio di riparto imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione del giudice ordinario deve ritenersi confermata esclusivamente per il caso che la stessa sussistesse in base a detto criterio e, dunque, qualora la controversia inerisse diritti soggettivi (con applicazione del principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ.), mentre compete all'A.G.A. per il caso che riguardasse interessi legittimi. Ne consegue che, in riferimento ad atti con i quali l'AIMA (cui poi era succeduta l'AGEA) aveva determinato l'ammontare dei diritti di prelievo supplementare a carico della parte privata, che aveva effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnatale, le controversie introdotte anteriormente alla legge n. 109 del 2005 (ed anche all'ora abrogato art. 1, comma quinto), in quanto censurino detti atti come espressione di poteri discrezionali della P.A. e non relativamente ad aspetti riguardo ai quali la legge definiva in modo compiuto e definitivo i contenuti dell'azione amministrativa, ineriscono a interessi legittimi e, pertanto, sono soggette alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 31/03/1984 num. 856 art. 1, Regolam. Comunitario 28/12/1992 num. 3950 art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 551 CORTE COST., Legge 25/06/2005 num. 109 art. 1, Decreto Legge 26/04/2005 num. 63 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)