Sez. U, Sentenza n. 10696 del 22/07/2002 (Rv. 556069 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Abbandono della produzione lattiera - Indennizzo a favore del privato - Formale provvedimento negativo da parte dell'amministrazione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di concessione di indennizzi o sovvenzioni da parte della p.a., ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere a seconda che l'interesse del privato sia tutelato dall'ordinamento in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all'interesse pubblico prevalente, la posizione del privato essendo nel primo caso di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, nel secondo, invece, di interesse legittimo, da far valere dinanzi al giudice amministrativo, fin quando l'amministrazione non abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'effettiva erogazione dell'indennizzo. Ne consegue che, in materia abbandono della produzione lattiera eccedentaria ai sensi dell'art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella quale la posizione del privato è qualificabile come di interesse legittimo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove il procedimento amministrativo, rivolto al riconoscimento dell'indennizzo, si sia concluso con un provvedimento negativo dell'amministrazione per mancata titolarità di alcun quantitativo di quote latte in capo al richiedente.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1992 num. 468 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)