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Sez. 1, Sentenza n. 5319 del 30/10/1985 (Rv. 442576 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI - STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA IN SOSTITUZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI E DEI VERSAMENTI - VALIDITÀ DELLA POLIZZA - MANCATO FUNZIONAMENTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442576-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI - STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA IN SOSTITUZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI E DEI VERSAMENTI - VALIDITÀ DELLA POLIZZA - MANCATO FUNZIONAMENTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

Qualora il datore di lavoro, in relazione alla Costituzione dello apposito fondo per il pagamento dell'indennità di anzianità degli impiegati privati, secondo la previsione del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 (convertito in legge 2 ottobre 1942 n. 1251), si avvalga, al fine di essere esonerato dagli obblighi di accantonamenti e versamenti, della facoltà di stipulare polizza assicurativa per garantire il dipendente del trattamento economico di fine rapporto (art. 4 del citato decreto), tale polizza, la quale costituisce un contratto assicurativo in senso proprio (in presenza dell'elemento del rischio derivante dall'aleatoria durata del rapporto di lavoro), è valida ed operante, quale atto di autonomia privata indipendentemente dalla circostanza che il predetto fondo ed i correlativi obblighi non hanno mai trovato attuazione (per proroga dei termini, fino all'abrogazione della citata normativa disposta dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297). (V 3127/83, mass n 428042; (V 4320/83, mass n 429218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 2, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 02/10/1942 num. 1251, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)