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Sez. L, Sentenza n. 3127 del 07/05/1983 (Rv. 428042 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DAL DATORE DI LAVORO PER GARANTIRE AI DIPENDENTI UN'INDENNITÀ SUPERIORE AL MINIMO LEGALE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - POTERE DI REVOCA O DI MODIFICA DELLA STIPULAZIONE EX ART. 1411 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428042-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DAL DATORE DI LAVORO PER GARANTIRE AI DIPENDENTI UN'INDENNITÀ SUPERIORE AL MINIMO LEGALE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - POTERE DI REVOCA O DI MODIFICA DELLA STIPULAZIONE EX ART. 1411 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

I contratti di Assicurazione stipulati dal datore di lavoro (nella specie, in relazione all'art. 4 del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 sul fondo per l'indennità agli impiegati) per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale hanno la natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali, però, la facoltà, attribuita dall'art. 1411 cod. civ. allo stipulante, di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, deve ritenersi preclusa dal fatto che il sistema di liquidazione della cennata indennità (avente carattere retributivo), assicurato ai dipendenti da tali contratti, integra una variazione migliorativa del trattamento economico spettante ai medesimi, la quale, una volta che sia stata introdotta dall'imprenditore ed accettata sia pure tacitamente dai lavoratori, impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro. (V 492/66, mass n 320987; (Conf 2228/74, mass n 370599).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)