Sez. 1 - , Sentenza n. 22443 del 17/01/2019 Cc. (dep. 22/05/2019) Rv. 276213 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione di misure alternative alla detenzione - Poteri del tribunale di sorveglianza - Parametri di riferimento utilizzabili - Criterio di gradualità nella concessione delle misure - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, ad una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)