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Sez. 1, Sentenza n. 27264 del 14/01/2015 Cc. (dep. 30/06/2015) Rv. 264037 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione di misure alternative alla detenzione - Poteri del Tribunale di sorveglianza - Criterio di gradualità nella concessione delle misure - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264037-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Fattispecie relativa a richiesta di affidamento in prova o di semilibertà).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)