diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15064 del 06/03/2003 Cc. (dep. 31/03/2003) Rv. 224029 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Parametri di riferimento utilizzabili - Indicazione - Globalità del giudizio nell'ambito del carattere progressivo del trattamento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224029-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sè determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi-premio.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)