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Sez. 1, Sentenza n. 10012 del 09/10/1998 (Rv. 519560 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennità dovuta dalla P.A. ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Funzione - Indennità di esproprio - Equiparabilità - Esclusione - Conseguenze - Indennizzabilità in caso di esproprio delle costruzioni eseguite in assenza di concessione edilizia - Esclusione ex art. 16 della legge n. 865 del 1971 - Estensione all'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519560-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

La indennità dovuta dalla P.A. ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità non è pienamente equiparabile alla indennità di esproprio. Mentre, infatti, quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, nel primo caso il proprietario rimane tale, e l'indennità è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale da lui subito a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica. Alla disomogeneità delle due situazioni giuridiche, aventi finalità e contenuti diversi, e soggette a procedure diverse, consegue la non applicabilità alla previsione di cui al citato art. 46, in assenza di richiamo normativo, sia pure implicito, dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, che, in caso di esproprio, esclude l'indennizzabilità delle costruzioni eseguite in assenza di concessine edilizia.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)