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Sez. 1, Sentenza n. 18144 del 20/12/2002 (Rv. 559330 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Atto di gestione del curatore assunto come pregiudizievole alla massa dei creditori - Domanda di accertamento della personale responsabilità del curatore - Provvedimento di rigetto del giudice delegato in sede di reclamo "ex" art. 36 legge fall. - Ricorso al Tribunale - Decreto di rigetto - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559330-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Il provvedimento del Tribunale fallimentare confermativo, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 36 legge fall., del decreto con il quale il giudice delegato abbia rigettato l'istanza di accertamento della personale responsabilità del curatore per un comportamento di carattere processuale dedotto come pregiudizievole per la massa dei creditori, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., essendo privo del carattere della definitività, stante la riproponibilità della questione in sede di approvazione del rendiconto del curatore "ex" art. 116 legge fall., atteso che il giudizio che si instaura ai sensi di quest'ultima disposizione in caso di mancata approvazione del conto del curatore può avere per oggetto anche l'accertamento delle personali responsabilità del curatore stesso per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 36, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)