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Sez. L, Sentenza n. 5920 del 19/11/1984 (Rv. 437577 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA - RIFERIMENTO, NEL CASO DI ATTIVITÀ BANCARIA, ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA DEL SETTORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437577-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA - RIFERIMENTO, NEL CASO DI ATTIVITÀ BANCARIA, ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA DEL SETTORE - NECESSITÀ.*

Il concetto di "unità produttiva" va inteso nel medesimo senso - e cioè come ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale è elemento organizzativo - sia in relazione al disposto dell'ultima parte del primo comma dello art. 2103 cod. civ. (in tema di trasferimento da un'unità ad una altra) sia ai fini dell'applicabilità o meno (in caso di licenziamento) della tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e delle Disposizioni a tutela dell'attività sindacale dettate dalla stessa legge. Pertanto, detta nozione va tenuta presente anche quando si discuta dell'applicabilità del primo comma dell'art. 22 della legge citata (che esige il previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza per il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché dei candidati e dei membri di commissione interna), senza peraltro trascurare, nel caso di attività bancaria, la disciplina collettiva del settore, dettata dalla convenzione del 18 giugno 1970, che - senza porsi in contrasto con la nozione ricavata dalla legge - identifica l'unità produttiva nel complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici ecc.) operanti nell'ambito dello stesso comune. (V 6579/82, mass n 424220; (V 4882/82, mass n 422889; (V 2970/79, mass n 399292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)