Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 08/10/1970 (Rv. 347851 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE - FORMA - RICORSO EX ART 302 COD PROC CIV - INVALIDITA.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE - FORMA - RICORSO EX ART 302 COD PROC CIV - INVALIDITA.*
Nella ipotesi di incidente di falso sollevato in grado di appello, il giudizio correlativo deve essere riassunto davanti al tribunale nel termine perentorio fissato dal giudice di appello (art 355 cod proc civ) tale riassunzione deve essere eseguita nelle forme previste dall'art 125 disp att cod proc civ, e precisamente con la comparsa da notificare ai sensi dell'art 170 cod proc civ alle parti costituite e personalmente alle parti non costituite. Nella specie (giudizio di falso), in difetto di giudizio pendente in primo grado, non puo ritenersi valida la riassunzione mediante ricorso al Presidente del tribunale per la designazione del giudice istruttore e la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art 302 cod proc civ quest'ultima disposizione riguarda le diverse ipotesi di giudizi sospesi od interrotti (artt 295 e 299 cod proc civ), di giudizi cioe gia pendenti in primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)