Sez. 2, Sentenza n. 1195 del 06/02/1987 (Rv. 450735 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - APPROVAZIONE ALLA UNANIMITÀ - LIMITAZIONI AI POTERI DEI CONDOMINI ED AI LORO DIRITTI SUI BENI COMUNI ED INDIVIDUALI - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - APPROVAZIONE ALLA UNANIMITÀ - LIMITAZIONI AI POTERI DEI CONDOMINI ED AI LORO DIRITTI SUI BENI COMUNI ED INDIVIDUALI - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1138, ultimo comma, cod. civ., secondo cui i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti dei condomini, si riferisce ai regolamenti approvati a maggioranza, non già a quelli approvati da tutti i condomini, i quali hanno valore contrattuale e, come tali, ben possono contenere limitazioni ai poteri dei condomini stessi e ai loro diritti sui beni comuni ed anche individuali, traendo validità ed efficacia dal consenso degli interessati, purché espresso nella Forma richiesta in relazione alla natura di ciascuna limitazione, Onere o servitù che si viene ad imporre. (Conf 5990/84, mass n 437658; (Conf 4781/83, mass n 429670; (Conf 3169/78, mass n 392630; (Conf 2727/75, mass n 376726).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)