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Sez. 2, Sentenza n. 2843 del 30/10/1973 (Rv. 366431 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE INFERMITA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366431-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE INFERMITA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice del merito non e vincolato al parere espresso sull'esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato, dal parere espresso dai consulenti tecnici di primo e di secondo grado, e puo seguire la conclusione dell'uno o dell'altro ovvero dissentire da quelle di entrambi; ma del suo dissenso e del convincimento circa l'esistenza o la maggiore o minore entita ed incidenza delle infermita sulla detta capacita di guadagno deve dare adeguata motivazione mediante la enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti, nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione: una mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione della sentenza, censurabile in Sede di legittimita. (Conf 3413/72, mass n 361271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 463, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)