Sez. 2, Sentenza n. 167 del 20/01/1976 (Rv. 378815 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - AMMISSIBILITA.*
La risoluzione per eccessiva onerosita e ipotizzabile anche per il contratto preliminare. Ed invero, la valutazione dell'eccessiva onerosita, impossibile in relazione alle prestazioni di cui al preliminare, poiche tra esse manca qualsiasi rapporto di corrispettivita, puo e deve spostarsi sul piano delle prestazioni che le parti hanno previsto quale contenuto del definitivo, perche intanto le parti si obbligano a compiere l'attivita necessaria per la stipula di quest'ultimo in quanto hanno di mira il risultato che intendono conseguire in via definitiva. (Conf 17/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)