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Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 31/10/1989 (Rv. 464025 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - RISOLUBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464025-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - RISOLUBILITÀ.*

La risoluzione per eccessiva onerosità è ipotizzabile anche per il contratto preliminare (che ben può ricondursi allo schema ed al meccanismo del contratto ad esecuzione differita), sia pure sulla base di un giudizio che, date le peculiarità tipiche del particolare tipo di contratto e la sua connessione con il contratto definitivo - con il quale, anche per la prevista coercibilità, concorre a realizzare la fattispecie traslativa - non può prescindere dalla considerazione e valutazione del regolamento fissato per lo adempimento delle prestazioni corrispettive previste dal contratto definitivo. (Conf 2615/82, mass n 420469; (Conf 167/76, mass n 378815).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)