Sez. 2, Ordinanza n. 10373 del 20/04/2026 (Rv. 678049-01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - IN GENERE | Eccessiva onerosità sopravvenuta - Risoluzione ex art. 1467 c.c. - Applicabilità al contratto preliminare - Ammissibilità - Fondamento - Valutazione dell’alterazione sopravvenuta del sinallagma - Riferimento alle prestazioni del contratto definitivo - Sussistenza. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - IN GENERE
Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. è applicabile anche al contratto preliminare perché quest'ultimo ben può ricondursi allo schema ed al meccanismo del contratto ad esecuzione differita, cosicché, in tal caso, la valutazione circa la sopravvenienza dell'alterazione del sinallagma deve fare riferimento al regolamento fissato per l'adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)