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Sez. 2, Sentenza n. 6582 del 15/12/1984 (Rv. 438131 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ NEI CONTRATTI PRELIMINARI - CONFIGURABILITÀ - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE COSTITUITO IN MORA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438131-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ NEI CONTRATTI PRELIMINARI - CONFIGURABILITÀ - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE COSTITUITO IN MORA - INAMMISSIBILITÀ.*

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che è ipotizzabile anche per il contratto preliminare in relazione alle prestazioni che le parti hanno previsto quale contenuto del contratto definitivo, non può essere invocata ed opposta dal contraente inadempiente con riferimento ad avvenimenti imprevedibili e straordinari verificatisi successivamente alla sua Costituzione in mora, in quanto essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1221 cod. civ.), deve ritenersi a fortiori che sia a carico della stessa parte la sopravvenienza della eccessiva onerosità, la quale, rispetto all'ipotesi dell'impossibilità della prestazione, costituisce una situazione meno grave. (V 6510/80, mass n 410287; (Conf 167/76, mass n 378815, sulla prima parte; (Conf 17/55, sulla prima parte; (Conf 1219/83, mass n 426006, sulla seconda parte; (Conf 6034/8u, mass n 416818, sulla seconda parte; (Conf 1598/76, mass n 380358, sulla seconda parte; (Conf 2766/72, mass n 360453, sulla seconda parte; (Conf 1443/65, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)