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Sez. 2, Sentenza n. 3558 del 25/03/1995 (Rv. 491409 - 01)

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO | Requisiti - Apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto sia stato compiuto - Atto cumulativo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491409-01

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO

La sussistenza di un atto di emulazione postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e di un elemento soggettivo, costituito dall'"animus nocendi", ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri. Pertanto, si è al di fuori dell'ambito dell'art. 833 cod. civ. quando ricorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto sia stato compiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)