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Sez. 2, Sentenza n. 3010 del 08/05/1981 (Rv. 413559 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - REQUISITI - ATTIVITA EDIFICATORIA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIETARIO IN VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE DISCIPLINANTI LO IUS AEDIFICANDI E MANTENIMENTO DEL MANUFATTO RIMASTO INCOMPIUTO PERCHE IN CONTRASTO CON TALI NORME - RICONDUCIBILITA AGLI ATTI EMULATIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413559-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - REQUISITI - ATTIVITA EDIFICATORIA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIETARIO IN VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE DISCIPLINANTI LO IUS AEDIFICANDI E MANTENIMENTO DEL MANUFATTO RIMASTO INCOMPIUTO PERCHE IN CONTRASTO CON TALI NORME - RICONDUCIBILITA AGLI ATTI EMULATIVI - ESCLUSIONE.*

Poiche gli Atti emulativi, vietati dall'art 833 cod civ, sono caratterizzati, oltre che dall'elemento oggettivo del danno e della molestia altrui, anche dall'animus nocendi, consistente nell'esclusivo scopo di nuocere o molestare i terzi senza proprio reale vantaggio, non e riconducibile nella previsione della citata disposizione ne l'attivita edificatoria posta in essere dal proprietario in violazione delle norme pubblicistiche disciplinanti lo ius aedificandi, in quanto comunque preordinata al conseguimento di un diretto concreto vantaggio, ne il mantenimento dell'opera iniziata e non ultimata perche in contrasto con dette norme, il quale (salva l'ipotesi dell'inosservanza delle distanze legali e di un provvedimento amministrativo di riduzione in pristino) rientra sempre nel legittimo Esercizio dei poteri del proprietario, sia in relazione a possibili diverse utilizzazioni del manufatto incompiuto, sia con riferimento ad una eventuale abrogazione delle norme limitative, sia con riguardo agli oneri cui l'interessato dovrebbe altrimenti soggiacere per ridurre in pristino lo stato dei luoghi. (V 4777/77, mass n 388379; (V 4708/77, mass n 388304; (V 3889/77, mass n 387578).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)