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Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 07/03/1986 (Rv. 444892 - 01)

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - ATTO EMULATIVO VIETATO DALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO ALL'INGRESSO DEL FONDO - CARATTERE EMULATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444892-01

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - ATTO EMULATIVO VIETATO DALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO ALL'INGRESSO DEL FONDO - CARATTERE EMULATIVO - ESCLUSIONE.*

Per aversi atto emulativo vietato dalla norma dell'art. 833 cod. civ. è necessario che il fatto, corrispondente all'Esercizio del diritto, sia posto in essere con la esclusiva finalità di arrecare nocumento o molestia ad altri, senza essere giustificato da alcuna considerazione utilitaristica dal punto di vista economico e sociale. Conseguentemente, non costituisce atto emulativo l'installazione, da parte del proprietario di un fondo, di un cancello all'ingresso dello stesso per impedire l'entrata di persone estranee. (V 3010/81, mass n 413559; (V 2291/69, mass n 342879; (Conf 1515/84, mass n 433599; (Conf 688/82, mass n 418477; (Conf 4777/77, mass n 388379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)