Sez. U, Sentenza n. 111 del 10/04/2000 (Rv. 535482 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversia instaurata da un dipendente del Servizio Sanitario nazionale al fine di ottenere il rimborso delle spese legali affrontate per un procedimento penale a suo carico concernente fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio - Fattispecie anteriore all'1 luglio 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In relazione a questioni anteriori all'1 luglio 1998, e perciò non soggette alla disciplina introdotta dalla legge n. 80 del 1998, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente del Servizio Sanitario nazionale al fine di ottenere, a norma dell'art. 41 d.P.R. n. 270 del 1987, il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio, giacché la citata norma riconosce, a certe condizioni, il rimborso delle suddette spese al dipendente proprio in virtù del rapporto di impiego, che pertanto rappresenta l'ineliminabile presupposto della situazione soggettiva esercitata in giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 06/12/1972 num. 1034 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)