Sez. U, Sentenza n. 478 del 13/01/2006 (Rv. 585699 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Funzionario onorario - Assessore e vicesindaco comunale - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. .
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla funzione onoraria, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi. Ne consegue che con riferimento a funzionari onorari del comune, ossia persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, - nella specie assessore e vicesindaco -, in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l'art. 1720 cod. civ., da applicare in via analogica ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disposizioni preliminari al codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Preleggi art. 12, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1972 num. 1034 art. 2, Legge 06/12/1972 num. 1034 art. 3, Legge 06/12/1972 num. 1034 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)