diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 480 del 22/02/1971 (Rv. 350108 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA - OBBLIGHI DEL PEDONE - INOSSERVANZA - INVESTIMENTO - COLPA CONCORRENTE DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350108-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA - OBBLIGHI DEL PEDONE - INOSSERVANZA - INVESTIMENTO - COLPA CONCORRENTE DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI.*

Il pedone, in Mancanza di strisce pedonali, deve attraversare la strada solo in senso perpendicolare e dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono. Tuttavia, l'inosservanza di tali precetti non esclude che a carico del conducente dell'autoveicolo investitore possa configurarsi una concorrente e proporzionalmente maggiore responsabilita, ove risulti che egli abbia tenuto una velocita eccessiva e non abbia rallentato o addirittura arrestato la marcia del veicolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)