Sez. 1, Sentenza n. 1980 del 11/03/1997 Cc. (dep. 09/05/1997) Rv. 207375 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Si estende al giudizio di rinvio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto di emettere una pronuncia comunque più sfavorevole all'impugnante, espressamente previsto, in materia di appello, dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., ha carattere di principio generale e deve, quindi, trovare applicazione anche nel giudizio di rinvio. (Fattispecie relativa a diniego del beneficio della semilibertà, già concesso in precedenza dallo stesso Tribunale di sorveglianza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)