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Sez. L, Sentenza n. 2208 del 13/04/1981 (Rv. 412943 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI GENERALI ED ASTRATTI - INDIVIDUAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO IDONEE A FAR RIENTRARE LE PRESTAZIONI NELL'UNO O NELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITA DI UN LAVORATORE ADDETTO PRIMA AD UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E POI A MANSIONI DI 'ESATTORE LETTURISTÀ.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412943-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI GENERALI ED ASTRATTI - INDIVIDUAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO IDONEE A FAR RIENTRARE LE PRESTAZIONI NELL'UNO O NELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITA DI UN LAVORATORE ADDETTO PRIMA AD UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E POI A MANSIONI DI 'ESATTORE LETTURISTÀ.*

Ai fini della distinzione fra rapporto di rapporto autonomo e rapporto di lavoro subordinato, e censurabile in Sede di legittimita la sola individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, immune da errori giuridici ed adeguatamente e logicamente motivata, la valutazione del giudice del merito in ordine alle circostanze di fatto che, in concreto, fanno rientrare la prestazione nell'uno e nell'altro tipo di rapporto. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuta incensurabile la decisione del giudice di merito che riconosceva i caratteri del lavoro subordinato nell'attivita di chi, addetto dapprima ad un impianto di pubblica illuminazione e poi a mansioni di 'esattore letturistà aveva sempre prestato la sua opera continuativamente, con modalita esecutive che non lasciavano margine a scelte decisionali autonome, con l'Esercizio di, sia pure limitati, poteri di direzione nei confronti di altro dipendente, con retribuzione fissa mensile, con diritto al rimborso di spese sostenute e con iscrizione agli enti previdenziali). (Conf 1978/80, mass n 405610; (Conf 3802/79, mass n 400252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 340 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)