Sez. L, Sentenza n. 4298 del 23/07/1982 (Rv. 422274 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI LETTURA DEI CONTATORI, DI ESAZIONE DELLE BOLLETTE E DI SEGNALAZIONE DI GUASTI SVOLTA SOTTO LA DIREZIONE DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI LETTURA DEI CONTATORI, DI ESAZIONE DELLE BOLLETTE E DI SEGNALAZIONE DI GUASTI SVOLTA SOTTO LA DIREZIONE DELL'ENEL.*
Il criterio differenziatore fra lavoro autonomo e lavoro subordinato va rinvenuto nel fatto che, mentre nel primo l'oggetto della prestazione è l'opera ovvero un servizio, sempre cioè il risultato della propria attività organizzata, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione è rappresentato dall'energia lavorativa che il prestatore di lavoro pone, contro retribuzione, a disposizione del datore di lavoro ed esplica, come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e sotto le direttive del medesimo. (nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ravvisato un rapporto di lavoro subordinato nell'attività di lettura dei contatori, di esazione delle bollette e di segnalazione di eventuali guasti svolta dal lavoratore sotto la direzione dell'ENEL e con inserzione nell'organizzazione e nel funzionamento di questo). (Conf 2208/81, mass n 412943; (Conf 1978/80, mass n 405610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)