Sez. 3, Sentenza n. 3452 del 21/06/1979 (Rv. 399872 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI UN CONTRATTO AGRARIO SOGGETTO A PROROGA LEGALE - INFONDATEZZA PRIMA FACIE DELL'ECCEPITA INCOMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI UN CONTRATTO AGRARIO SOGGETTO A PROROGA LEGALE - INFONDATEZZA PRIMA FACIE DELL'ECCEPITA INCOMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
Perche possa ritenersi prima facie infondata l'incompetenza del giudice ordinario, nel caso in cui le parti abbiano dedotto la esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale, e necessario che l'assoluta pretestuosita di tale deduzione risulti dalle stesse asserzioni delle parti, in quanto, per verificare la propria Competenza, il giudice ordinario, oltre al preliminare esame delibatorio del reale oggetto della controversia, non puo compiere altre indagini che, attenendo al merito, presuppongono gia esistente la detta Competenza. (Conf 1486/78, mass n 390865; (Conf 1130/78, mass n 390504).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)