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Sez. 3, Sentenza n. 1399 del 11/03/1981 (Rv. 412035 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA - ULTERIORE DURATA PREVISTA DALL'ART 65 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO- INTERESSE AL RICORSO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412035-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA - ULTERIORE DURATA PREVISTA DALL'ART 65 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO- INTERESSE AL RICORSO - INSUSSISTENZA.*

In tema di cessazione del contratto di locazione per scadenza del termine, qualora - nel giudizio di Cassazione - S'invochi la applicabilita dello ius superveniens di cui all'art 65, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n 392 - che ha previsto la ulteriore durata quadriennale dei contratti non soggetti a proroga, salva la detrazione del tempo gia trascorso dall'inizio della locazione o dalla data del rinnovo contrattuale - viene meno l'interesse al ricorso - che pertanto e inammissibile - se nelle more del giudizio sia comunque scaduto il suddetto termine quadriennale, stabilito dalla norma suddetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)