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Sez. 3, Sentenza n. 6470 del 05/12/1981 (Rv. 417301 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CESSAZIONE DI LOCAZIONE ABITATIVA NON SOGGETTA A PROROGA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLO "IUS SUPERVENIENS" EX ART. 65, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONSUMAZIONE DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417301-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CESSAZIONE DI LOCAZIONE ABITATIVA NON SOGGETTA A PROROGA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLO "IUS SUPERVENIENS" EX ART. 65, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONSUMAZIONE DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO.*

In tema di cessazione di locazione abitativa per scadenza del termine, qualora, nel giudizio di Cassazione, si invochi lo ius superveniens di cui all'art. 65, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che ha previsto la ulteriore durata quadriennale dei contratti non soggetti a proroga, salva la detrazione del tempo già trascorso dall'inizio della locazione o dalla data del rinnovo contrattuale - viene meno l'interesse al ricorso, che pertanto è improcedibile, se nelle more del giudizio si sia consumato il suindicato termine quadriennale. (V 4800/81, mass n 415504; (V 4794/81, mass n 415497; (V 3075/81, mass n 413642; (V 1399/81, mass n 412035).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)