Sez. L, Sentenza n. 2417 del 07/03/1987 (Rv. 451586 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - PER MANCATA ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA GENERICHE E SPECIFICHE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOLO O RISCHIO ELETTIVO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - PER MANCATA ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA GENERICHE E SPECIFICHE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOLO O RISCHIO ELETTIVO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità civile dello imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche (art. 2087 cod. civ.) e specifiche (DPR 27 aprile 1955 n. 547), che siano idonee, in relazione alla concreta pericolosità dell'attività lavorativa, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, è esclusa soltanto nel caso di dolo di quest'ultimo e nel caso di cosiddetto rischio elettivo (generato da un'attività lavorativa non avente rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa); pertanto la colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, non elimina quella del datore di lavoro che è obbligato ad assicurare al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro, tenendo anche conto delle eventuali imprudenze di quest'ultimo, senza che l'osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme antinfortunistiche sia lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, il quale è esonerato unicamente in caso di assoluta impossibilità di adottarle, nel senso che tale impossibilità deve riguardare - non la macchina o l'attrezzo in concreto impiegato dal lavoratore - ma la produzione stessa di un'attrezzatura conforme alle prescrizioni di legge. (V 6950/83, mass n 431622).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)