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Sez. 2, Sentenza n. 3423 del 03/04/1998 (Rv. 514162 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA | Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514162-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA

La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti. La relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)