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Sez. 3, Sentenza n. 26083 del 30/11/2005 (Rv. 586060 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Fonte oggettiva di prova - Configurabilità' - Condizioni - Onere probatorio delle parti - Permanenza.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586060-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La consulenza tecnica, che ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti che, qualunque sia l'oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro, diritto, spettando al giudice di merito lo stabilire se l'accertamento demandatogli richieda o meno l'impiego di cognizioni tecniche da lui non possedute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)