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Sez. 1, Ordinanza n. 20419 del 21/09/2006 (Rv. 594857 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti ordinatori inidonei a pregiudicare la decisione della causa - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fattispecie relativa alla ordinanza di nomina di c.t.u. nel procedimento relativo alla esecuzione della ordinanza presidenziale, ex art. 708 cod.proc.civ.
Stato
decisa il 2006-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594857-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l'affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, investito della decisione circa le modalità di esecuzione dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 cod.proc.civ., in sede di separazione giudiziale attributiva della casa coniugale, abbia disposto la nomina di un c.t.u., reputando, allo stato, sussistente la propria competenza, poichè detta pronuncia rappresenta mera delibazione sommaria ed incidentale della questione di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)