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Sez. 1, Ordinanza n. 3458 del 08/03/2002 (Rv. 552957 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di incompetenza - Riserva della decisione col merito - Delibazione della fondatezza dell'eccezione - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552957-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il giudice riserva la decisione sull'eccezione di incompetenza unitamente al merito ha natura ordinatoria e non integra una pronuncia implicita sulla competenza, neppure quando contenga una delibazione della fondatezza della relativa questione; pertanto, il regolamento di competenza avverso tale provvedimento è inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)