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Sez. 5, Sentenza n. 10959 del 14/05/2007 (Rv. 599471 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di rappresentanza e spese di pubblicità - Criterio discretivo - Spese per pranzi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599471-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In materia di imposte sui redditi, rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse le spese sostenute per incrementare le vendite; i pranzi offerti ai clienti non costituiscono spese di rappresentanza qualora sussista una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite (nella specie la S.C. ha ritenuto la sentenza di merito, che aveva qualificato quelle sostenute dalla contribuente come spese di pubblicità in quanto dirette ad aumentare il volume delle vendite, priva di un'adeguata motivazione atta a suffragare quanto ritenuto, non consentendo di ricostruire l'"iter logico" che aveva indotto il giudice di seconde cure a ritenere le dette spese dirette ad aumentare il volume delle vendite, occorrendo una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese e della sua diretta imputabilità).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)