Sez. 1, Sentenza n. 2774 del 08/02/2007 (Rv. 595432 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE | Arbitrato internazionale - Ordinanza del presidente del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie precedente al d.lgs. n. 40 del 2006.
ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE
È impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. l'ordinanza resa dal presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione di un arbitro internazionale; infatti, diversamente dai provvedimenti sulla ricusazione dell'arbitro interno e del giudice ordinario, tale ordinanza ha contenuto non soltanto decisorio, avendo ad oggetto una situazione di diritto soggettivo, ma anche definitivo, non essendo suscettibile di riesame nel giudizio d'impugnazione del lodo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dall'arbitrato, stante l'inapplicabilità all'arbitrato internazionale dell'art. 829, secondo comma cod. proc. civ. (fattispecie precedente al d.lgs. n. 40 del 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)