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Sez. 1, Sentenza n. 4924 del 16/05/1998 (Rv. 515507 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE | Istanza relativa - Ordinanza del presidente del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515507-01

ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE

L'ordinanza resa dal presidente del tribunale sulla istanza di ricusazione di un arbitro non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., così come non è impugnabile quella sulla ricusazione del giudice ordinario, trattandosi di provvedimento ordinatorio e strumentale, incidente non sull'organo giudicante o sui criteri di costituzione del medesimo, né, quindi, sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, bensì soltanto sulla designazione, in esito ad un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, di una determinata persona componente di tale organo, in relazione alla corretta composizione di esso e all'interesse generale all'imparzialità e alla obbiettività della relativa funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)