Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 11/11/2011 (Rv. 620390 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE | Ordinanza del presidente del tribunale che decide sulle spese processuali - Impugnabilità per cassazione - Sussistenza - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro (nella specie, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere), provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato, non essendo previsto altro mezzo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)