Sez. 3, Sentenza n. 10576 del 24/10/1998 (Rv. 520056 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto - Obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti innanzi a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, di modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto tra giudicati. Tale evenienza non ricorre nel caso in cui il procedimento assunto come pregiudiziale ha ad oggetto una richiesta risarcitoria per i danni assertivamente subiti da un immobile locato in occasione dell'eseguito sfratto, mentre nell'altro si contende circa l'adempimento dell'obbligo da parte del locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 della legge sull'equo canone di adibirlo nei prescritti termini ad abitazione propria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)