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Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/03/1998 (Rv. 513199 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità logica e giuridica - Estremi - Causa di sfratto per morosità e causa di rilascio del fondo per finita locazione - Rapporto di pregiudizialità in mancanza di domanda concernente il canone - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513199-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. non basta la mera pregiudizialità logica, ma è necessario un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica; rapporto che ricorre quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. Una tale pregiudizialità non esiste - in difetto di domanda concernente il canone - tra la causa di sfratto per morosità e quella di rilascio del fondo per finita locazione, giacché l'accoglimento dell'una domanda vale semplicemente a rendere senza effetto la pronuncia sull'altra, di modo che non si rea lizza una situazione di contraddittorietà di giudicati, ma soltanto l'inutilità di questa pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)