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Sez. 1, Sentenza n. 1719 del 22/02/1994 (Rv. 485406 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria | Presupposto - Obbiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica - Esistenza - Necessità - Deliberazione di approvazione dei costi di costruzione dell'immobile - Impugnazione da parte di un socio di una cooperativa edilizia poi escluso dalla stessa - Controversia relativa - Rapporto di pregiudizialità con il giudizio di rilascio di un immobile della cooperativa nei confronti del socio escluso - Insussistenza - Sospensione necessaria di detto giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485406-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., non basta che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, essendo invece necessaria l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità, giuridica il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato, per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. Ne consegue che non sussiste siffatta evenienza e così la ricorrenza dalla sospensione necessaria ex art. 295 cit. con riguardo al giudizio di rilascio di un immobile nei confronti del socio assegnatario escluso dalla cooperativa edilizia in relazione al giudizio da tale socio instaurato per impugnare non la deliberazione sociale della sua esclusione dalla cooperativa bensì l'anteriore deliberazione di approvazione dei costi di costruzione dell'immobile, da cui quella di esclusione è del tutto indipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)