Sez. L, Sentenza n. 2197 del 14/02/2002 (Rv. 552307 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Ritardato pagamento - Riferimento per il calcolo ai minimi retributivi vigenti alla data della liquidazione - Rivalutazione e interessi sull'importo liquidato - Spettanza da tale data sino all'effettivo pagamento - Periodo anteriore alla liquidazione - Spettanza degli interessi sul credito originario determinato sui minimi retributivi vigenti alla data della domanda amministrativa e via via rivalutato.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
Qualora l'equo indennizzo spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga calcolato non giĆ sulla base del trattamento economico del livello retributivo di appartenenza al momento di presentazione della domanda amministrativa, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo liquidato sono dovuti solo da questo momento sino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti solo gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - via via rivalutato.
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 154 CORTE COST., Decr. Minist. 02/07/1983 num. 1622, Decr. Minist. 09/06/1984 num. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)