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Sez. 2, Sentenza n. 1487 del 11/02/1987 (Rv. 450926 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORMA DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DIFETTO DI PRESCRIZIONI DEL GENIO CIVILE O DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - MANCANZA DI PIANI REGOLATORI O REGOLAMENTI EDILIZI - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL CODICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450926-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORMA DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DIFETTO DI PRESCRIZIONI DEL GENIO CIVILE O DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - MANCANZA DI PIANI REGOLATORI O REGOLAMENTI EDILIZI - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL CODICE CIVILE.*

Il R.d.l. 22 novembre 1937 n. 2105 che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, distingue tra nuove costruzioni in genere, cui si applicano le prescrizioni dell'art. 12, e nuove costruzioni e ricostruzioni nei vecchi centri abitati, alle quali si applica invece l'art. 33, che (al pari dell'art. 17 della successiva legge 25 novembre 1962 n. 1684) non pone direttamente la disciplina relativa agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli d'isolamento ed alle altezze dei fabbricati, ma prevede solo come essa debba essere posta ad opera di determinati organi amministrativi (genio civile e Provveditorato regionale delle opere pubbliche); ne deriva che per le nuove costruzioni e le ricostruzioni nei vecchi centri abitati, in caso d'inerzia di detti organi e in Mancanza di norme di piani regolatori o di regolamenti edilizi, debbono applicarsi, in tema di distanze fra gli edifici, le Disposizioni generali del codice civile. (V 1920/81, mass n 412607; (V 2294/75, mass n 376123; (V 1377/70, mass n 347127; (V 4012/68, mass n 337605; (Conf 4535/85, mass n 441994).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 33, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)