Sez. 1, Sentenza n. 2388 del 04/03/1998 (Rv. 513324 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Questioni rilevabili di ufficio - Richiesta di pronuncia sulla questione rivolta al giudice di primo grado - Decisione (ovvero omessa decisione non specificamente impugnata) sulla questione - Conseguenze - Giudicato interno e relativa preclusione processuale - Richiesta di pronuncia sulla questione nei successivi gradi di giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in materia tributaria.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Le questioni esaminabili di ufficio che abbiano formato oggetto, nel corso del giudizio di primo grado, di una ben precisa domanda (od eccezione) non possono più esser riproposte nei gradi successivi del giudizio (sia pur sotto il profilo della sollecitazione dell'organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione "ex officio") qualora la decisione (o l'omessa decisione) di tali questioni da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, per essersi ormai verificata una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto "interno") che il giudice dei gradi successivi deve indefettibilmente rilevare. Ne consegue che, accertato, da parte del Comune, un determinato imponibile ai fini dell'imposta di famiglia, confermato tale accertamento (prima dalla dalla Commissione comunale tributi, poi) dalla G.P.A., annullata tale decisione dalla C.T.C. per mero difetto di motivazione (e senza alcun riferimento di merito agli atti di accertamento del comune, pur oggetto di doglianza da parte del ricorrente), confermato nuovamente, in sede di giudizio di rinvio, il più volte ricordato accertamento dalla G.P.A., rigettata, infine, la nuova impugnazione da parte della C.T.C., ogni eventuale doglianza relativa a presunti vizi dell'accertamento "de quo" risulta, pertanto inammissibile in sede di ricorso per Cassazione proposto avverso la seconda decisione della C.T.C., per effetto della preclusione formatasi, sul punto, a seguito del primo annullamento pronunciato dall'organo di giurisdizione tributaria (avverso la cui pronuncia, quantunque favorevole, sarebbe stato necessario proporre l'immediato ricorso alla S.C. sul punto della mancata pronuncia in ordine ai presunti vizi dell'accertamento del comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)