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Sez. 5, Sentenza n. 19653 del 22/12/2003 (Rv. 569137 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tassa dovuta per l'anno 1996 - Rifiuti speciali - Assimilazione "ope legis" a quelli urbani, ex art. 39 della legge n. 146 del 1994 - Conseguenze - Dichiarazione di assimilabilità da parte del Comune - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569137-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta per l'anno 1996, va applicato "ratione temporis" l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha individuato direttamente le categorie di rifiuti da ritenersi a tutti gli effetti assimilati a quelli urbani e quindi assoggettati alla relativa tassa di smaltimento, con conseguente venir meno del presupposto della previa valutazione di assimilabilità da parte del Comune, richiesta dalla previgente normativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1994 num. 1456 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)