Sez. 5, Sentenza n. 18087 del 08/09/2004 (Rv. 576876 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tassa dovuta per gli anni 1996 e 1997 - Rifiuti speciali - Assimilazione "ope legis" a quelli urbani, ex art. 39 della legge n. 146 del 1994 - Conseguenze - Dichiarazione di assimilabilità da parte del Comune - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta per gli anni 1996 e 1997, va applicato "ratione temporis" l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha individuato direttamente le categorie di rifiuti da ritenere a tutti gli effetti assimilati a quelli urbani e quindi assoggettati alla relativa tassa di smaltimento, con conseguente venir meno del presupposto della previa valutazione di assimilabilità da parte del Comune, richiesta dalla previgente normativa.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)